Consorzio di Meda - Baita di Meda |
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Regolamento
Regolamento per l'uso della Baita di Meda.
Il presente regolamento disciplina le modalità d'uso della baita denominata di
Meda, di proprietà dei soci del Consorzio di Meda e gestito
direttamente dall'ente che provvede a proprie spese alla manutenzione
dell'immobile in modo d'assicurare un buon aspetto e un buono stato alla
costruzione.
Art. 1
L'immobile potrà essere dato in uso a soci del Consorzio di Meda che presentino
formale domanda. Per soci si intendono tutti i proprietari e tutti i membri
dell'Associazione Terrazzani di Zoanno.
L'autorizzazione è rilasciata a persona fisica facente parte dei soci del
Consorzio di Meda che si assume conseguenti responsabilità ed
oneri.
Art. 2
Il periodo richiesto non può essere superiore a giorni 7 (sette), rinnovabili in
assenza di altre domande.
Art. 3
All'atto della concessione il richiedente versa anticipatamente una quota di €
10,00=/giorno, salvo quanto previsto al comma successivo.
E’ ammesso l’uso della struttura anche per una sola giornata, senza
pernottamento, avverso il pagamento di una quota fissa di € 5,00=giorno/persona,
salva l’osservanza di ogni altra condizione prevista dal presente regolamento ed
escluse le manifestazioni didattiche e di interesse pubblico, per le quali l’uso
è gratuito previa autorizzazione.
Contestualmente il richiedente firmerà una dichiarazione con la quale si
accettano le condizioni del
presente regolamento, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità
per infortuni e danni a persone o cose, ritirerà le chiavi della baita.
Nella giornata di accesso, l’incaricato del Consorzio consegna la chiave a chi
ne fa domanda, tiene un libro dove iscrive il nome del responsabile al quale ha
consegnato la chiave, il n. di persone previste e annota il giorno o i giorni di
utilizzo e ne riscuote le tariffe stabilite.
Art. 4
L'Amministrazione si impegna a consegnare in ordine l'immobile con le
attrezzature di base come da inventario, nonché gli spazi esterni.
Il richiedente si impegna a mantenere in perfetto stato l'edificio, nell'intesa
che qualsiasi danno alla struttura o alle attrezzature verrà addebitato.
Il costo delle riparazioni verrà maggiorato del 30%rispetto a quanto risultante
dalle relative fatture, per le spese dell'Amministrazione.
Art. 5
Nessun impegno è assunto dall'Amministrazione per la fornitura di generi
alimentari e bevande, di biancheria.
Art. 6
I rifiuti solidi urbani non combustibili dovranno essere raccolti in appositi
sacchi ed a cura del soggiornante trasportati fino al più vicino punto di
raccolta. La non ottemperanza a quanto esposto nel presente articolo sarà
sanzionata a norma di legge.
Art. 7
Prima di partire sarà cura del richiedente provvedere alla pulizia della baita
in modo che chi verrà dopo possa trovare sempre un luogo accogliente e pulito.
Art. 8
Al momento di lasciare la struttura si deve controllare che porte e finestre
siano ben chiuse, così come si dovrà controllare di aver chiuso i rubinetti
dell'acqua. Le chiavi della baita dovranno essere tempestivamente riconsegnate
come da istruzioni ricevute all’atto della prenotazione.
Art. 9
Gli introiti derivanti dalla concessione in uso della baita saranno utilizzati
per la manutenzione ordinaria della baita.
Art. 10
E' vietato fumare all'interno della baita.
Art. 11
Nella baita esiste una riserva di legna e sarà cura di chi ne usufruisce fare in
modo di portarne una quantità pari a quella consumata.